È stato pubblicato il bando per le misure di sostegno alla ristrutturazione e riconversione vigneti, per la campagna 2019-2020.
La scadenza per la presentazione delle domande è il 31 maggio 2019, e le istanze devono essere inoltrare esclusivamente tramite il sistema informativo di Artea, previo passaggio allo schedario grafico della superficie vitata oggetto della richiesta di sostegno.
Il primo adempimento è la costituzione del fascicolo aziendale obbligatorio per chi presenta la domanda per la prima volta, a chi dispone già del fascicolo è richiesto solo l’aggiornamento coerente con le domande.
I beneficiari sono persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino; coloro che detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide (ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti), imprenditori agricoli singoli o associati, organizzazioni di produttori vitivinicoli, cooperative agricole, società di persone e di capitali che svolgono attività agricola e Consorzi di tutela autorizzati.
Non è riconosciuto alcun contributo per autorizzazioni rilasciate sulla base delle conversione di diritti di reimpianto acquistati da altri produttori.
Le operazioni di estirpazione o riconversione non potranno essere attuate prima del 15 settembre dell’anno in cui è stata presentata la domanda. Le operazioni istruttorie e la compilazione delle graduatorie sono fissate al 30 novembre, mentre il termine per ottenere i finanziamenti è il 28 febbraio.
Le azioni di riconversione ammesse sono:
- il reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
- il sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo.
La ristrutturazione consiste nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole (condizioni agronomiche, climatiche ed economiche); nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto; nel miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti. Non sono previsti contributi per la normale manutenzione e per il rinnovo dii impianti giunti al termine del ciclo naturale di vita.
La superficie minima su cui sono riconosciuti gli aiuti comunitari per le azioni di riconversione e ristrutturazione è fissata in 0,5 ettari. Per le aziende che partecipano a un progetto collettivo o che hanno una superficie vitata inferiore o uguale a un ettaro il tetto scender a 0,3 ettari.
L’aiuto può essere erogato come compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura o contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione. Nel primo caso non possono superare i 3mila euro a ettaro. Per i costi di ristrutturazione e riconversione l’importo massimo è di 16mila euro per ettaro se si tiene conto dei costi effettivamente sostenuti, di 13.500 euro/ettaro sulla base di tabelle standard dei costi unitari che possono arrivare a 15mila euro nelle regioni classificate “meno sviluppate”.
Per le superfici vitate ricadenti nelle zone di produzione dei vini a denominazione di origine protetta “Candia dei colli Apuani”; “colli di Luni”; “Ansonica costa dell’Argentario” limitatamente al Comune di Monte Argentario”; “Elba”; nonché territorio delle isole Toscane, sarà di 22mila euro. Oltre al contributo è concesso il pagamento della compensazione delle perdite di reddito fino ad un importo massimo di 3mila euro ad ettaro. La dotazione finanziaria riservata a questa annualità ammonta a 17,35 Milioni di euro.
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